Il parere delll’Avv. Gianluca De Micheli sulla proroga della Naspi


Per quest’anno, il sussidio di disoccupazione beneficia di una proroga del requisito di accesso allargato, che era stato già previsto in maniera eccezionale l’anno precedente. Fino al 31 dicembre dell’anno corrente, sarà possibile richiedere la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) anche per coloro che non hanno accumulato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Sarà sufficiente avere 13 settimane di lavoro distribuite in qualsiasi momento dei 4 anni che hanno preceduto il 2022.

In sostanza, la flessibilità posta temporaneamente sui requisiti di accesso permette a una platea più ampia di persone di ottenere la Naspi. Questa misura è stata introdotta per riflettere l’attuale periodo di crisi e ampliare le possibilità di coloro che possono beneficiare del sussidio di disoccupazione.

Per approfondire questo argomento, abbiamo intervistato l’Avvocato Gianluca De Micheli, appartenente al foro di Roma, che ci ha fornito ulteriori informazioni riguardanti la proroga della Naspi e le sue implicazioni per i richiedenti.

Chi ha diritto alla proroga NASPI?

La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto la proroga, una novità sui requisiti di accesso alladisoccupazione classifica che viene concessa a chi ha collezionato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente il lavoro possono fare domanda di NASpI. Nello specifico possono richiederla:

  • dipendenti
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale impegnato in campo artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione.

Lo scorso anno è stata temporaneamente ampliata la platea per trattamenti concessi tra il 23 marzo e il 31 dicembre 2021 (art. 16 D.Lgs. n. 41/2021).

In sintesi, per il 2022 è stata prorogata e il beneficio è disponibile per tutti i disoccupati, i  non occupati e coloro che hanno versato contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti il ​​periodo di disoccupazione. Pertanto, non sei obbligato a lavorare effettivamente 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, indipendentemente dall’aliquota contributiva minima.

Continua a leggere sul blog dell’Avvocato Gianluca De Micheli – Bonus 200 euro: chi deve presentare domanda 

Sempre nell’ambito delle misure previste per contrastare lo stato di crisi verrà erogato a quanti ne avranno diritto un bonus del valore di duecento euro. 

Il buono verrà erogato nel periodo di luglio e sono previste regole diverse in base alla categoria di lavoro in cui si rientra. Si tratta di un’indennità una tantum, cioè a cui non seguiranno altre, che è stata introdotta dal Decreto Aiuti 50/2022.

Il bonus da 200 euro verrà percepito dalle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati
  • lavoratori domestici
  • percettori di Reddito di Cittadinanza.

Il bonus sarà erogato direttamente tramite la busta paga di luglio di quest’anno per i lavoratori dipendenti e sarà accreditato nelle pensioni per i pensionati. Per alcune categorie di beneficiari, come i disoccupati, il bonus verrà accreditato direttamente dall’INPS. Tuttavia, per altre categorie di beneficiari, è necessario presentare una domanda per ottenere il bonus. Al momento, le modalità per richiedere il bonus sono ancora in fase di definizione e saranno comunicate successivamente.

Devono presentare domanda:

  • Collaboratori domestici (che hanno uno o più rapporti lavorativi all’attivo alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”)
  •  Parasubordinati co.co.co. (quelli con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 35 mila euro)
  • lavoratori stagionali (a tempo determinato e intermittenti che l’anno scorso hanno svolto una prestazione di almeno 50 giornate e con reddito derivante da quei rapporti inferiore a 35 mila euro)
  • lavoratori dello spettacolo (che nell’intero 2021 hanno alle spalle almeno 50 contributi giornalieri e un conseguente reddito derivante da quei rapporti inferiore a 35 mila euro)
  • autonomi senza partita IVA (iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti,  non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile nel 2021)
  • incaricati delle vendite a domicilio (titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con un reddito nel 2021 derivante da queste attività superiore ai 5 mila euro).